Bonus facciate in stand-by, come iniziare anche senza le istruzioni del Fisco
Lo
sconto fiscale c’è, le istruzioni no. Il bonus facciate del 90% è in
vigore dallo scorso 1° gennaio. Ma il ritardo del Fisco nel fornire le
indicazioni applicative – unito a un testo di legge poco comprensibile –
sta bloccando molti cantieri.
Partendo
dalle istruzioni emanate dalle Entrate in oltre 20 anni di bonus casa,
comunque, si può tentare di mettere qualche punto fermo .
1. Quali lavori sono agevolati.
La legge (commi da 219 a 224 dell’articolo 1 della legge 160/2019) cita
gli interventi «finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna», compresi «quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna».
Inoltre, aggiunge che sono premiati solo i lavori «su strutture
opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».
È
probabile, quindi, che siano esclusi un intervento di sola sostituzione
delle grondaie o il rifacimento di una terrazza a copertura di un
edificio. Idem per una semplice rimozione di cavi posti in facciata. Ma
se lo stesso inserimento dei cavi “sotto traccia” fosse parte di un
intervento di rifacimento dell’intonaco lo si dovrebbe agevolare con il
90%, secondo i princìpi collaudati delle Entrate (il lavoro “superiore”
attrae anche quelli minori).
Più
difficile è capire quale sia la «facciata esterna». La facciata sul
retro non dovrebbe essere esclusa dal bonus (è pur sempre “esterna”),
ma che dire delle facciate che circondano un cortile chiuso? O un cavedio?
2. Il cappotto termico.
Se i lavori sulla facciata (esclusa tinteggiatura e pulitura) sono
influenti dal punto di vista termico o interessano più del 10%
dell’intonaco, bisogna rispettare i requisiti di isolamento termico
richiesti dai Dm Sviluppo 11 marzo 2008 e 26 giugno 2015. In pratica,
serve un cappotto termico che – se non addirittura il bonus facciate –
potrebbe avere l’ecobonus (al 65% o al 70%) o la detrazione del 50%
sulle ristrutturazioni (che non richiede requisiti di efficienza
energetica). Nella scelta, non va dimenticato che l’ecobonus può essere
ceduto al fornitore o – per i soli lavori oltre 200mila euro che
coinvolgono anche la caldaia – essere trasformata in sconto in fattura.
Occorrerà
quindi un attento calcolo delle convenienze, soprattutto nei casi in
cui si devono mettere sul piatto della bilancia gli oneri finanziari di
un prestito bancario.
3. Chi sono i beneficiari.
La norma parla solo di «detrazione dall’imposta lorda», poi richiama
gli adempimenti del Dm 41/1998, riferito a un bonus Irpef. Se però
prevale la legge – come è logico che sia – la detrazione dovrebbe
spettare anche ai soggetti Ires (società di capitali ed enti non
commerciali), al pari dell’ecobonus.
4. La spesa massima.
Non viene fissato un massimale. Nell’unico caso analogo (l’ecobonus
sulla domotica) le Entrate ne hanno preso atto. Ai fini del bonus
facciate, questo potrebbe aiutare soprattutto i proprietari di singole
unità immobiliari, che non avrebbero, ad esempio, il limite di 96mila
per le ristrutturazioni.
5. Gli edifici ammessi.
La legge sul bonus facciate parla di «edifici esistenti». Formula
analoga a quella usata per l’ecobonus, che si applica anche a immobili
non residenziali.
6. Zona A e B.
Gli immobili al di fuori di queste aree non sono agevolate. Se i centri
storici delle città sono senz’altro compresi, per molte aree
periferiche o rurali, soprattutto in provincia, il condizionale è
d’obbligo (si veda l’articolo in basso).
Attività preparatorie in condominio
Occorre
mettere in conto almeno due assemblee in condominio: la prima per
presentare le varie possibilità (alla presenza di un consulente tecnico
ed eventualmente di un termotecnico) e delegare il consiglio di
condominio all’elaborazione di un capitolato; la seconda per scegliere
il preventivo e deliberare spese e ripartizione. Maggioranza
necessaria: quella degli intervenuti (che devono essere almeno un terzo
dei condòmini), che rappresenti almeno 500 millesimi.
Come affrontare ora i pagamenti
Chi
si trova a pagare oggi delle spese potenzialmente agevolate dal bonus
facciate, dovrà usare i bonifici “parlanti”, con la causale del 50%
sulle ristrutturazioni (come accaduto per il sismabonus e il bonus
mobili, quando
ancora serviva il bonifico tracciabile).
Comunque, è bene ricordare che un eventuale errore nella causale è ritenuto formale, purché scatti la ritenuta sul bonifico.
Nei
casi borderline – ad esempio lavori su una facciata esterna e una
potenzialmente interna – è consigliabile dividere le fatture e i
pagamenti. Così da poter eventualmente dividere gli sconti.
Sempre
a titolo prudenziale, anche se la legge non menziona invii all’Enea,
meglio conservare la documentazione tecnica e – ove possibile
– fotografie che documentino i lavori (prima e dopo).
Cristiano Dell’Oste e Saverio Fossati